L'obbligo vaccinale tra storia e diritto di Pietro Ferrari

Dopo il monopolio mediatico dei virologi, la parola passa ai giuristi anche se la questione della obbligatorietà vaccinale è di relativa semplicità.

Intanto bisogna subito chiarire che La sentenza n 307/90 della Consulta NON HA DICHIARATO L'INCOSTITUZIONALITA' dell'obbligo vaccinale ma: "...l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica"

La Corte di Strasburgo ha addirittura emesso un provvedimento tombale sulla questione rigettando il ricorso delle famiglie no vax per due motivazioni:

  • è infondato asserire che l'obbligo vaccinale leda la libertà di autodeterminazione;

  • mancano prove scientifiche idonee a dimostrare che i vaccini in questione siano poco efficaci e pericolosi.

Sì ai vaccini obbligatori: la Corte di Strasburgo contro i no-vax (money.it)

L'argomento potrebbe già ritenersi chiuso ma cercherò di dare ulteriori elementi utili.

Cosa prevede la nostra Costituzione in merito?

Art 32 della Costituzione italiana:
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo [38 2] e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

(Pertanto il diritto alla salute del cittadino è inviolabile e questa dimensione trova fondamento anche nel pensiero cattolico, laddove la persona umana razionale e immortale, viene considerata come ontologicamente superiore per dignità allo Stato.)

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

(Lo Stato è però come unione di persone fisiche giuridicamente più nobile del singolo cittadino e pertanto, può imporgli per legge - non con DPCM - un trattamento sanitario che abbia come scopo di tutelare la salute pubblica. È ovvio che la dignità umana sarebbe colpita se lo Stato con legge imponesse ai cittadini di diventare cavie di stravaganti esperimenti. E' evidente la confusione sul concetto di dignità umana. Essa sarebbe colpita da medici che volessero sperimentare veleni per i topi usando cavie umane, sarebbe colpita se fossimo obbligati a farci trapiantare organi di animali o a farci asportare organi non vitali, a farci inoculare sostanze già riconosciute come letali o pericolose al solo scopo di testare le reazioni, etc. Ritenere che un vaccino studiato, progettato ed AUTORIZZATO per immunizzare da una malattia pericolosa sia una violazione della dignità umana, racchiude una mentalità profondamente antisociale e pertanto anche antiumana, essendo l'uomo "animale sociale". Non è mai esistito in nessuna epoca e non esiste oggi in nessuno Stato la possibilità di porre per puro capriccio (in mancanza di comprovate problematiche personali) la propria autodeterminazione CONTRO l'interesse più grande della integrità di tutti gli altri cittadini.).

Secondo unanime dottrina oggi: "La salute è dunque considerato un diritto fondamentale, in quanto rappresenta la premessa biologica che, garantendo l'integrità fisica, permette l'esercizio di tutti gli altri diritti presi in considerazione dall'ordinamento, indispensabile dunque per il pieno sviluppo della persona umana.

Importanza centrale assume il secondo comma dell'art. 32 Cost., dato che sancisce la libera autodeterminazione del malato in merito al trattamento sanitario, che non può quindi essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge (trattamento sanitario obbligatorio).

La Costituzione sancisce in altri termini il diritto di rifiutare le terapie. Dopo anni di interpretazioni giurisprudenziali non sempre univoche nell'affermare la valenza del c.d. testamento biologico, quest'ultimo istituto ha trovato consacrazione normativa nella legge 219/2017, che ne ha disciplinato le caratteristiche ed i presupposti di liceità."

Il testamento biologico in relazione alle terapie rifiutabili, come appare ovvio, attiene al diritto della persona di evitare per se stesso l'accanimento terapeutico, mentre nessun rischio sanitario viene fatto correre a chicchessia. Diverso è il caso di una vaccinazione che si prefigge di contenere una pandemia.

Secondo il costituzionalista Michele Ainis intervistato dal giornale del Consiglio Nazionale Forense: "La somministrazione può essere imposta per legge, ma la legge non violi il rispetto e la dignità della persona ...la Costituzione prevede i trattamenti sanitari obbligatori, tra cui certamente ricadono le vaccinazioni. L'obbligo del vaccino è dunque possibile, perché nonostante quanto detto, c'è un interesse a tutelare la salute altrui... Deve sussistere un pericolo esterno, e l'obbligo deve essere proporzionato rispetto alle condizioni di questa situazione esterna."

Riguardo ai medici e agli operatori sanitari il giurista è più categorico:

"Come paziente, ci si trova in ospedale in una condizione di fragilità per la quale si può non essere in grado di adottare le misure di protezione che altrimenti si adotterebbero. Quindi si profila una responsabilità di chi lo ha in cura, del medico che non può essere certamente il veicolo dell'infezione. Il malato, in quanto categoria fragile, ha diritto a una maggiore protezione, e comunque a non subire il rischio di infezione come è successo in tantissimi casi nel corso dell'emergenza sanitaria. In questo caso, una legge che imponga l'obbligo alla categoria potrebbe essere ragionevole e compatibile con la Costituzione...Voglio ricordare che nel 1996 la Corte Costituzionale, nel giustificare la scelta del vaccino obbligatorio contro la poliomelite, parlò di «scelte tragiche del diritto». E disse, grossomodo: «È vero, statisticamente alcuni di loro a cui viene somministrato il vaccino antipolio contraggono la malattia anziché esserne protetti. Può darsi che la salvezza dei molti, dipenda dal sacrificio dei pochi». In quell'occasione, l'obbligo stabilito per legge finì sotto lo scrutinio della Consulta, così come ci finirebbe una legge che domani ponesse l'obbligo del vaccino anticovid."

Su questa eventualità non sembrano sussistere dubbi particolarmente complessi, ed infatti Giancarlo Coraggio, presidente della Consulta in un'intervista a Repubblica:

"La possibilità di trattamenti sanitari obbligatori è prevista dalla Costituzione, ma richiede una legge. E la legge può essere sottoposta al sindacato della Corte costituzionale... Nelle nostre sentenze abbiamo scritto che, in primo luogo, serve la certezza dei dati scientifici, attestata dalle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali competenti ... In secondo luogo, è necessaria l'accertata indispensabilità, per la tutela della salute e della vita dei cittadini, di un così pervasivo intervento".
Anche l'ex presidente della Consulta Cesare Mirabelli, intervistato dal Messaggero, dice che: "...se si vuole procedere con rapidità si può adottare un decreto legge" per l'obbligo vaccinale, che poi deve essere convertito in Parlamento. "I trattamenti sanitari obbligatori sono possibili, sono ammessi dalla nostra Costituzione" afferma, "tuttavia occorre una legge che li disponga e devono essere adeguatamente giustificati".

Non dico nulla sull'ovvio circa risarcimenti e consensi informati ma si va alla sostanza: l'obbligazione vaccinale è del tutto NORMALE.

Che poi sia condizionata a chiare esigenze è stato scritto riprendendo pareri di professori universitari e giudici costituzionali. Che il vaccino sia asseritamente "sperimentale" perché non si conoscono tutti gli effetti possibili è una affermazione ingenua dato che per nessun farmaco e basta leggere i bugiardini è garantita una totale assenza di rischi per chi li assume. Le tre fasi obbligatorie prima della registrazione vi sono state mentre la quarta, è sempre quella rivolta alle masse e serve anche dopo molti anni solo per avere un quadro completo. La consulta chiaramente superò queste paturnie nel 1996.

La sentenza della Consulta numero 5 del 2018 successiva alla convenzione di Oviedo ribadisce la possibilità della vaccinazione obbligatoria:

"Dunque, i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici" e il loro "contemperamento lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo".

Del resto ed in perfetta coerenza sistematica il nostro codice penale prevede all'art 438:
"Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo [448, 452].

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte] (comma abrogato)."

e all'articolo 452 come delitti colposi contro la salute pubblica:

"Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

  1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
    2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
    3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione."

Cosa accadeva nel passato?

Vaccini poetici. Monaldo (e Giacomo) Leopardi contro il vaiolo (cicap.org): "Se risparmia Luigi XIV, meno fortunato è il successore, e, alla sua morte, accantonate reticenze religiose e accademismi conservatori, la corte francese corre ai ripari vaccinando nel 1774 Luigi XVI, lasciando i cortigiani con il fiato sospeso e i mercati oscillanti tra imprudenti speculazioni. Ben altra scossa avrebbe atteso Versailles, ma, tra fasti e banchetti, l'inoculazione preoccupa più della Rivoluzione latente.
Corone favorevoli alla prevenzione antivaiolosa schierano già illustri sostenitori, dai sovrani inglesi all'imperatrice d'Austria, fino a Caterina II di Russia, con il ruolo propulsore dell'Inghilterra, e una propaganda che raggiunge anche un borgo anonimo dello Stato pontificio, Recanati. Papalino e reazionario, come si è soliti immaginare il protagonista del nostro racconto: Monaldo Leopardi."

https://ilbolive.unipd.it/it/news/vaccinazioni-massa-storia

"...il Regno delle due Sicilie è una zona in cui i vaccini sono molto diffusi, con dei tecnici specializzati detti appunto vaccinatori e con l'aiuto del clero che permetteva di fare la vaccinazione direttamente nelle chiese, nelle sacrestie. All'epoca la tecnica era molto primitiva e all'inizio la vaccinazione si poteva fare solo da braccio a braccio: si utilizzava il pus di un bambino che era già stato vaccinato e aveva sviluppato la materia purulenta tipica del vaiolo e la si adoperava per vaccinare altri bambini. In seguito sono state utilizzate le mucche, su cui veniva fatto crescere quello che poi sarebbe stato impiegato come vaccino"

Non ci sorprenda affatto che nello stesso Regno Borbonico vigessero provvedimenti draconiani per fermare le epidemie ...

Vedi immagine in fondo all'articolo

... e che, storicamente, in Italia vige la vaccinazione obbligatoria almeno dal 1888.

Non è una novità:
L'obbligo vaccinale vige ininterrottamente in Italia dal 1888, in modi diversi: nasce nel 1888 (anti-vaiolosa, legge Crispi-Pagliani)
• la sanzione delle esclusioni scolastiche è introdotta nel 1939 dal governo fascista
(anti-difterica, L. 891/1939)
• nel dopoguerra si aggiungono l'obbligo di anti-tetanica (1963), anti-polio (1966) e
anti-epatite B (1991)
• nel 1967 (DPR 1518/1967, art. 47) è reintrodotto il divieto di iscrizione a scuole ed
esami per chi non ha ricevuto le cinque vaccinazioni obbligatorie (poi ridotte a quattro,
nel 1981)
• la sanzione dell'esclusione scolastica è abrogata nel 1999 (DPR 355/1999). Da allora,
l'adesione alle vaccinazioni ex obbligatorie (DPT-Hep3) si è mantenuta stabile e quella
alle vaccinazioni raccomandate (MPR-V, HPV, meningiti) è cresciuta
costantemente.
• Nel 2017 (L. 119/2017) si reintroduce per la terza volta l'esclusione scolastica dei
renitenti alla vaccinazione e il numero di vaccinazioni obbligatorie è portato a
dieci, in assenza di qualsivoglia emergenza epidemiologica.
• Nel 2018 si avvia la discussione di una nuova norma (D.L. 770/2018) per estendere
l'esclusione dei renitenti anche dalle scuole dell'obbligo e superiori e,
potenzialmente, elevare il numero delle vaccinazioni obbligatorie e dei soggetti obbligati.

https://www.epicentro.iss.it/vaccini/ObbligoVaccinaleStoria

"In Italia l'obbligo di vaccinare contro il vaiolo tutti i nuovi nati è stato sospeso nel 1977 e abolito nel 1981. Nel frattempo erano diventate obbligatorie le vaccinazioni contro la difterite (1939), la poliomielite (1966), il tetano (1968) e l'epatite B (1991)."

ADDENDA:
Licenziamento per il lavoratore che non vuole vaccinarsi: è legittimo ( vai all'articolo )
SE VERRÀ DISPOSTA L'OBBLIGATORIETÀ DEL VACCINO PER IL COVID, CHI SI RIFIUTA DI FARLO RISCHIA IL POSTO DI LAVORO.

da S.J.;
(Sulla annosa questione della legittimità della vaccinazione obbligatoria, si è espressa altresì la Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 307 del 1990, ha statuito che "la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale".
Ma vi è di più, la stessa Corte aggiunge che "un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili".

Per tali motivi, un trattamento sanitario obbligatorio, come può essere la vaccinazione obbligatoria, non può essere considerato di per sé illegittimo purché, rispettando i requisiti di riserva di legge ed i limiti del rispetto della persona umana, esso miri non solo a migliorare o a preservare la stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. )

IL TRATTAMENTOSANITARIO OBBLIGATORIO E' CONOSCIUTO ED ACCETTATO DAL NOSTRO ORDINAMENTO:

"In teoria, il vaccino contro il Coronavirus può essere imposto anche ricorrendo alla forza; in altre parole, lo Stato potrebbe obbligarti fisicamente a farti il vaccino. Ciò perché il vaccino anti-Covid 19 rappresenterebbe una forma di tutela della salute pubblica da perseguire anche contro la volontà del singolo soggetto.

Si tratterebbe, dunque, di un obbligo diverso da quello ora vigente riguardante le dieci vaccinazioni per bambini: queste ultime sono obbligatorie ma, come visto, in qualche modo ci si può comunque sottrarre (seppur pagandone il costo)."

https://www.laleggepertutti.it/392422_coronavirus-il-vaccino-puo-essere-obbligatorio

LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL DETTATO GIURIDICO PROPENDE ADDIRITTURA PER UNA OBBLIGATORIETA' DI FATTO GIA' ESISTENTE ANCORA PRIMA CHE SIA UNA LEGGE A DISPORLA:

"Insomma, seppur si vuole sostenere che il vaccino non può essere dichiarato obbligatorio, nei fatti lo diventerà se non lo è già diventato per alcune categorie (medici, infermieri e operatori socio-sanitari) nei confronti delle quali il datore di lavoro, pubblico o privato, dovrà agire prontamente sul piano disciplinare.

In altri termini chi non vorrà vaccinarsi, quindi con espressa esclusione delle categorie che a cui l'inoculazione è impossibile per motivi di salute, verrà automaticamente ghettizzato dalla società, o meglio dal tessuto economico sociale." ( vai all'articolo )

LA CASSAZIONE NEGA CHE I VACCINI PROVOCHINO AUTISMO ( vai all'articolo )

Pertanto chi ritiene che in linea di principio non sia legittimo un obbligo vaccinale, è assai probabile che ignori non solo la storia ma anche il diritto.

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