Vittime di reazione avversa da vaccino post Covid - 19: quali prospettive?

PARTE 1

L'analisi di un tema così delicato, come quello relativo alle reazione avverse da vaccinazione post – Covid, non può che prescindere da una pacificazione che investe, prima di tutto, Noi stessi, alla luce delle tante contraddizioni che abbiamo vissuto durante la stagione pandemica.

Posizioni ortodosse o estremiste sono ormai superate ed una riflessione seria sul tema è strettamente connessa ad un atteggiamento laico in grado di porre il "dubbio socratico" al centro di una fondamentale dissertazione relativa a prese di coscienza e a tempestivi interventi istituzionali.

"Potremmo essere anche Noi in errore" è il piede giusto per partire quando si riflette su questioni controverse dal punto di vista ontologico e scientifico.

Il "mare magnum" delle problematiche connesse alla profilassi post Covid, può dar vita a tre ambiti principali di riflessione: quello relativo a reazioni avverse già accertate, quello relativo a reazioni avverse sospette e quello che inerisce a reazioni avverse potenziali.

Inizieremo dalla prima, per affrontare successivamente le altre due categorie.

Le reazioni avverse certificate ( il cui nesso causale è sacralizzato in documenti a rilevanza pubblica ) sono già da tempo catalogate in documenti ufficiali nazionali ( rapporto periodico AIFA ) e regionali ( report farmacologico regionale ). E' sicuramente legittimo, considerata la ritrosia di una certa medicina a certificare il nesso causale tra vaccino e reazione, il dubbio che in detti documenti possano essere presenti dati al ribasso.

A Noi, tuttavia, interessa ciò che è reale e riscontrabile: la problematica "reazione avversa" esiste, è certificata da dati incontrovertibili provenienti da organismi pubblici e sulla base di essi è necessario intervenire a sostegno e tutela dei cittadini coinvolti.

Alla vittima di reazione avversa derivante da profilassi obbligatoria è dovuto, come da giurisprudenza dominante, un indennizzo sancito da normativa nazionale e ribadito da sentenze comunitarie ( sentenza Vavricka – C116/2021 ) e della Corte Costituzionale ( sentenza nr. 5 del gennaio 2018 ).

Che ci piaccia o no, a determinate condizioni, l'obbligatorietà vaccinale è riconosciuta dal nostro ordinamento ed è stata recentemente ribadita dalla sentenza del Consiglio di Stato 7045/2021.

La natura impositiva della vaccinazione Covid – 19 ha dato vita ad una obbligatorietà sostanziale e di fatto, generalmente riconosciuta, che ha spinto il governo italiano ( con DL 4/2022 ) a stanziare fondi di spesa per gli indennizzi da vaccinazione anti Covid – 19 ( 50 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023 ).

La competenza relativa alla procedura di indennizzo è demandata alle regioni e, in particolare alle Aziende Sanitarie Locali e la procedura stessa, allo stato attuale, risulta essere complicata e farraginosa e porta sovente ad una archiviazione dettata da motivi procedurali e burocratici.

Il primo ambito di intervento istituzionale, pertanto, dovrebbe essere quello indirizzato ad una semplificazione della procedura e relativa sburocratizzazione dell'istruttoria necessaria al riconoscimento dell'indennizzo.

L'organo regionale ha il dovere di vigilare sulla corretta applicazione della normativa procedurale di riconoscimento dell'indennizzo, di concerto con i dipartimenti ministeriali competenti, anche a mezzo della predisposizione di un apposito osservatorio che si ponga quale obiettivo una corretta erogazione dell'indennizzo stesso in favore degli aventi diritto.

Il sostegno ai cittadini vittima di reazione avversa, tuttavia, non può limitarsi all'erogazione di un indennizzo.

Sulla base di quel principio costituzionale di solidarietà, sacralizzato dall'articolo 2 della costituzione, gli organi istituzionali hanno il dovere di accompagnare i danneggiati da vaccino nel decorso della malattia accordando loro agevolazioni e controlli periodici mirati.

Il principio di solidarietà, sopra ricordato, ha fondato tutta la campagna vaccinale nell'assunto che tutti presumibilmente si dovessero sottoporre a profilassi al fine di tutelare le fasce più deboli.

Allo stesso modo, in virtù dello stesso principio, lo stato e le regioni non possono abbandonare le vittime di reazione avverse rendendoli "invisibili" poiché quasi la totalità dei cittadini danneggiati si è sottoposta a vaccinazione nella convinzione di assolvere ad un dovere civico o in ragione degli obblighi surrettizi imposti dall'organismo statale.

Accordare agevolazioni particolari in ambito sanitario o attivare un monitoraggio attivo relativo alla verifica periodica delle condizioni di salute dei cittadini danneggiati, diventa un sacro dovere che ricade in capo alle istituzioni.

CONTINUA ….. "vittime di reazione avversa sospetta"

PER APPROFONDIRE: Altalex "Danni da vaccino post - Covid"


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