IL FATTORE "A" - selezione istruttore contabile

Profondo dispresso per l'articolo 110 del TUEL

Selezionare un contabile di livello D tramite una procedura simile a quella di "X factor"?

In Italia si può e a Montorio al Vomano, a quanto pare si fa ....

Ma andiamo per ordine.

Con pubblicazione 2021/768, il Comune di Montorio al Vomano pubblica un "avviso di selezione per il conferimento di un incarico ex art. 110 TUEL con profilo professionale di istruttore contabile cat. D, posizione giuridica D1".

Cosa prevede questo famoso articolo 110? L'articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali permette l'assunzione, a tempo determinato e in virtù di un mandato fiduciario del sindaco, a soggetti dirigenziali tramite una procedura definita non concorsuale.

Ed infatti, se andiamo a leggere il bando allegato all'avviso di selezione possiamo notare come tutta la procedura si sviluppi in due fasi essenziali: una prima fase in cui vengono valutati i candidati e una seconda fase ( e qui scatta il fattore X, o meglio il fattore A ) in cui l'individuazione del candidato più idoneo è effettuata, intuitu personae ( in modo fiduciario ) a insindacabile giudizio del Sindaco.

Insomma, morale della favola, vanno bene i curricula, va bene il colloquio e tutto il resto ma, alla fine, per essere assunto devi garbare al sindaco.

Sia ben chiaro un aspetto: la procedura è assolutamente regolare e conforme alla normativa e, pertanto, non ci muoviamo nell'alveo dell'illegittimità quanto piuttosto dell'inopportunità politica ed amministrativa di ricorrere ad uno strumento, l'art. 110 Tuel, profondamente controverso.

Nel corpo degli arresti di dottrina e giurisprudenza amministrativa, infatti, trasuda ovunque un profondo senso di disprezzo per la procedura prevista dall'art. 110.

La Corte dei Conti Puglia ( 22/2021 ) parla di "criterio, estraneo ai principi costituzionali che presiedono al reclutamento del personale pubblico, di carattere eccezionale e temporaneo" mentre TAR Lazio ( sentenza 2479/2021 ) ricorda come il reclutamento esterno tramite questa modalità "non sia in linea con i Principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa".

Insomma, questo articolo 110 pare essere una vera e propria "pippa normativa" messa lì a disposizione delle amministrazioni locali per facilitare il reclutamento di persone di loro fiducia ( v. sotto Corte dei Conti, sezioni riunite ) e il ricorso alla procedura prevista dall'articolo stesso abbassa, in modo sensibile, l'asticella dell'etica delle amministrazioni che lo utilizzano.

La scarsa valenza etica di questo strumento è confermata anche dai dati oggettivi: la percentuale di soggetti "a contratto" ex art. 110 è scesa, negli ultimi anni, dal 24,3% al 19,8% attuale ( forse un po' di amministratori locali cominciano a vergognarsi ).

Secondo Corte dei Conti, sezioni riunite, invece, il calo è dovuto alla natura dell'istituto giuridico, un istituto "che crea da sempre "tensione", per la semplice ragione che, al contrario di quanto prevedono Costituzione, leggi ordinarie e giurisprudenza maggioritaria, gli organi di governo lo vedono come sistema per crearsi un apparato "di fiducia" e cercano di spingere in ogni modo per il suo uso più estensivo possibile."

Eppure, nonostante tutto ciò, il prossimo istruttore contabile del nostro comune, dovrà avere il "fattore A" per essere assunto e, cioè, passare al vaglio dell'"insindacabile giudizio del sindaco" ( v. bando ).

A fini di trasparenza, penso che tutti, sopratutto i partecipanti, avrebbero preferito una procedura selettiva "tipica" fondata su criteri oggettivi e non su parametri soggettivi.

Noi lo diciamo e lo ribadiamo, pur sapendo che rimarranno parole gettate al vento ...

Area Sovranista - Montorio al Vomano - TE
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