Obbligatorietà vaccinale e diritti dei lavoratori: il DL 44

riflessioni giuridiche sull'obbligo indiretto

Nel nostro sistema di diritto, è possibile imporre un obbligo giuridico alla vaccinazione? La risposta è affermativa, se pur in presenza di determinate condizioni oggettive poste a copertura scientifica di norme ordinarie potenzialmente in grado di ledere i diritti di libertà enucleati all'articolo 32 della costituzione.

Oggi analizziamo, nel concreto, il rapporto tra l'attuale situazione pandemica, l'efficacia dei vaccini e la legittimità dell'imposizione obbligatoria di un trattamento sanitario quale quello previsto, per il momento, nei confronti del personale sanitario.

Area Sovranista, naturalmente, formula e pubblica riflessioni, basate sempre su dati riscontrabili, che non vogliono rappresentare un dogma ( il dogmatismo lo lasciamo ad altri ) ma spunti di profonda riflessione.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 44/2021 viene sancita l'obbligatorietà vaccinale ( indiretta ) nei confronti del personale sanitario.
È necessario, pertanto, svolgere alcune considerazioni in relazione ai contenuti dell'art. 4 del decreto legge.
Si tratta di una disposizione che, a fronte di un articolato meccanismo di trasmissione di informazione (che coinvolge Ordini professionali, datore di lavoro, Regione e Aziende Sanitarie), porta all'identificazione dei soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale e, poi, all'instaurazione di un percorso all'esito del quale, in caso di mancata accettazione di sottoporsi al vaccino, si giunge ad esiti molto drastici: il demansionamento (con possibile riduzione del compenso), ma anche la sospensione del rapporto di lavoro per i dipendenti (con sospensione di ogni forma di reddito), e la sospensione dalla possibilità di esercitare la professione per i liberi professionisti.
Si tratta, pertanto, di una forma di obbligatorietà indiretta in cui le sanzioni previste operano quale elemento di persuasione, avverso qualsiasi presa di posizione contraria.
Molti punti della disposizione normativa fanno riflettere ma, in questo caso, il punto su cui si vuol concentrare la riflessione riguarda direttamente il punto cruciale della questione.
Il presupposto logico-giuridico dell'imposizione di una vaccinazione obbligatoria è ovviamente che questa sia indispensabile per il perseguimento di un interesse pubblico.

Nel caso di specie, la narrazione che sostiene l'introduzione della norma sta nell'affermare che il personale sanitario va obbligatoriamente vaccinato al fine di evitare che il personale stesso, nelle proprie attività di contatto con i pazienti, rischi di diventare veicolo di contagio del virus.
A copertura, tuttavia, di una norma potenzialmente in grado di comprimere le libertà costituzionali, è necessaria una chiara evidenza scientifica relativa alla circostanza che i soggetti vaccinati perdano in modo inequivoco la loro capacità di trasmettere la malattia (almeno per un certo lasso di tempo).
Ma, al riguardo, ecco cosa comunica in modo ufficiale l'Agenzia Italiana del Farmaco sul proprio sito web, nelle sezioni dedicate alle risposte alle domande più frequenti:
Meccanismi d'azione e protezione dei vaccini Pfizer e Moderna
4. Le persone vaccinate posso trasmettere comunque l'infezione ad altre persone?
Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di valutare l'efficacia dei vaccini mRNA sulle forme clinicamente manifeste di COVID-19, ma è necessario più tempo per ottenere dati significativi per dimostrare se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico e contagiare altre persone. Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall'infezione, i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19.
6. I vaccini proteggono solo la persona vaccinata o anche i suoi familiari?
I vaccini proteggono la singola persona, ma se siamo in tanti a vaccinarci, potremmo ridurre in parte la circolazione del virus e quindi proteggere anche tutte le persone che non si possono vaccinare: la vaccinazione si fa per proteggere sé stessi, ma anche la comunità in cui viviamo.
(Fonte: Aifa - Vaccini a mRNA: domande e risposte, ultima consultazione il 03/04/2021)
Efficacia e sicurezza della vaccinazione con Vaxzevria (ex COVID-19 Vaccine AstraZeneca)
9. Le persone vaccinate posso trasmettere comunque l'infezione ad altre persone?
Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di valutare l'efficacia del vaccino Vaxzevria sulle forme clinicamente manifeste di COVID-19. È necessario più tempo per ottenere dati significativi per verificare se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico e contagiare altre persone. Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall'infezione, i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19.
(Fonte:Aifa - Vaccini a vettore virale: domande e risposte, ultima consultazione il 03/04/2021)
In altri termini, viene imposta una vaccinazione obbligatoria sulla base di una presunta o "plausibile" incapacità di trasmissione del virus da parte dei soggetti vaccinati.
Sebbene, tuttavia, si consideri "plausibile" tale incapacità di trasmissione del virus, chi entra in contatto con la persona vaccinata deve comunque adottare le misure di protezione: prescrizione, quest'ultima, che rende evidente come sia altrettanto "plausibile" che essi siano comunque portatori di possibile contagio e che rende altrettanto plausibile che l'obbligo vaccinale prescritto dal DL 44 non goda della necessaria copertura scientifica.
Non solo, quindi, manca l'evidenzia scientifica della mancata trasmissione del virus da parte dei vaccinati: essa neppure è ritenuta "probabile", ma solo "plausibile" (ossia possibile, come molti fatti che, poi, in effetti, non si verificano) nella stessa misura in cui sia "plausibile" che siano comunque contagiosi.
Su questa base scientifica viene imposto un trattamento sanitario obbligatorio, che ha ad oggetto peraltro la somministrazione di un farmaco dichiaratamente ancora in fase di studio.
Non si comprende dunque quale sia la base giuridica (e prima ancora logica) che possa giustificare l'imposizione di un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio. A tale riguardo, invero, si potrebbe eccepire in punta di diritto che non si è davanti ad un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio eseguito coattivamente. I destinatari della norma potrebbero infatti decidere di non sottoporsi ad esso, con l' "unica" conseguenza di vedersi demansionati o sospesi dal lavoro: quel lavoro che peraltro costituirebbe il fondamento della Repubblica stessa.
Il tema diviene quindi generale, e dovrebbe far sorgere in molti una domanda decisamente allarmante: in quale tipo di ordinamento è ammissibile una disposizione normativa che impone un trattamento sanitario per il fatto che sia "plausibile" o probabile trarne dei benefici per l'interesse pubblico?
Si tratta di comprendere quale sia il confine di ciò che il potere politico può o non può fare e sulla base di quali risultanze scientifiche nell'ambito del nostro sistema costituzionale. E il fatto che la grande maggioranza della popolazione approvi la misura, se addotta come motivazione per sostenere politicamente e giuridicamente la bontà della norma, dovrebbe avere un'eco decisamente sinistra: le ragioni del costituzionalismo, come ben noto, stanno proprio nel porre dei limiti al potere della maggioranza.

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