Commissariamenti: il grande bluff

La ricostruzione accelera senza commissariare

La notizia è proprio di ieri: la ricostruzione post sisma accelera in tutta la provincia ( articolo Ekuonews ).

I dati aggiornati al 31 maggio 2021 attestano che a Teramo "sono 206 le pratiche concluse, in totale controtendenza con lo scorso anno quando non vi erano chiare normative di riferimento in assenza, tra l'altro, degli strumenti necessari per poter implementare la ricostruzione privata."

La ricostruzione cambia passo, insomma, grazie ad una maggiore chiarezza normativa e non di certo in virtù delle "minacce" di commissariamento operate dall'amministrazione comunale di Montorio al Vomano o dei comunicati di accusa indirizzati ai tecnici locali.

La domanda, tra l'altro, sorge spontanea: ma davvero era possibile per questa amministrazione commissariare i consorzi ponendo un termine diverso, fissato "ad mentula canis", rispetto ai termini ordinari di consegna?

Facciamo chiarezza.

L'art. 17 comma del D.L 183/2020 ha stabilito le seguenti scadenze per l'invio delle domande di contributo:

30 settembre 2021 per le pratiche fuori centro storico

30 settembre 2022 per le pratiche del centro storico dei comuni del cratere e per i danni aggiuntivi da sisma 2016.

Questi sono i termini validi, allo stato, il cui mancato rispetto è sanzionato con la perdita dei contributi.

Al di fuori di queste indicazioni, salvo determinate condizioni, il Sindaco di uno dei comuni del cratere non può fissare termini diversi paventando la "possibile perdita di finanziamenti".

Quali sono le condizioni necessarie affinché una amministrazione possa, realmente e concretamente, commissariare un consorzio o un aggregato?

Le condizioni sono indicate proprio nell'atto di "preavviso di commissariamento" inviato a diversi Presidenti di consorzio?

Ai sensi del decreto nr. 12/2010 del commissario delegato alla ricostruzione, infatti, al fine di provvedere al commissariamento dei consorzi/aggregati, devono ricorrere tre condizioni oggettive:

1 ) mancata costituzione del consorzio

2 ) inerzia dei consorziati

3 ) inerzia degli organi del consorzio.

Tradotto, significa che se un consorzio è costituito, se è avvenuta la nomina dei tecnici, se questi tecnici stanno lavorando ( nel rispetto dei termini generali ) alla domanda di contributo, le amministrazioni locali non possono fissare altri termini e non possono commissariare una "ceppa".

Certo, una amministrazione potrebbe anche forzare normativamente la mano e commissariare comunque, con il rischio, tuttavia, di aprire un contenzioso al TAR, di perderlo e di gravare le spese di giudizio sul bilancio pubblico e, quindi, sui cittadini.

La minaccia di commissariamento è stata la solita boutade propagandistica, buona per racimolare un po' di spazio sui giornali locali e per esporre a pubblica gogna, alternativamente, i presidenti di consorzio o i tecnici.

Ora, come certificato dai dati, abbiamo ben compreso che la ricostruzione accelera per altri motivi quali chiarezza normativa e strumenti adeguati e di questo, probabilmente, dobbiamo dare merito all'attuale commissario straordinario.

Quando arriverà il momento di commentare dati positivi anche a Montorio al Vomano, e uscirà sui media il solito comunicato autocelebrativo della nostra amministrazione, ricordiamoci tutti che la ricostruzione è "partita" grazie agli interventi normativi concreti della struttura commissariale e non in virtù delle minacce operate dal nostro governo locale.

Area Sovranista - Montorio al Vomano - TE
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