Illegittima la sospensione del lavoratore "over 50" non vaccinato

Lo ha stabilito il Tribunale de L'Aquila con la sentenza nr. 136 del 13 settembre 2023

Con la sentenza nr. 136 del 13 settembre 2023, il Tribunale de L'Aquila con riferimento al caso di un lavoratore ultracinquantenne non vaccinato ha sancito l'illegittimità della sospensione dal lavoro e conseguente sospensione della retribuzione.

Riportiamo qui i passaggi salienti del provvedimento, opportunamente filtrati da Altalex.com, autorevolissima voce di approfondimento giuridico.

"Il giudicante premette che la decisione non attiene alla legittimità dell'obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2, ma riguarda la legittimità della sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria nel caso concreto. La pronuncia si articola sull'esegesi letterale del testo normativo e su un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge. Il giudice ricorda che il nostro Paese si fonda sul lavoro (art. 1 Cost.) e che su di esso si basa la dignità personale dell'individuo che vuole mantenersi con le proprie forze. Il reddito da lavoro «costituisce per lo più reddito da sussistenza, senza di esso si scivola nel degrado e nella dipendenza».

E ancora: "Il legislatore persegue lo scopo di prevenire il contagio e tale obiettivo emerge, a livello letterale, dalla rubrica della norma e dal corpo del testo. Quindi, l'efficacia preventiva costituisce il fondamento ma anche il limite dell'applicazione di tali norme. L'interpretazione letterale delle stesse è nel senso che la vaccinazione obbligatoria sia solo quella diretta a prevenire il contagio.

Ponendo come centrale l'efficacia preventiva dei vaccini, la Corte infine chiarisce come sia  "fatto notorio, ex art. 115 c.p.c., che i vaccini non abbiano alcuna efficacia preventiva atteso che «la comune esperienza di tutti (personale, familiare, della cerchia di conoscenti) conferma il dato evidente che, allo stato, chi non si è vaccinato può infettarsi e infettare come può infettarsi e infettare chi ha ricevuto una dose, due dosi etc». Pertanto, «se il lavoratore vaccinato come quello non vaccinato si infetta ed infetta non può godere di un trattamento diverso da quello non vaccinato, almeno sotto il profilo (che qui solo interessa) dell'accesso al lavoro».

Per ulteriore approfondimento LINK ARTICOLO COMPLETO ALTALEX DEL 24.10.2023

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