Incompatibilità, la lettera e lo spirito della legge
L'argomento caldo del prossimo consiglio comunale, di mercoledì 12 maggio ore 13.00, è riferito alla fattispecie, prevista dalla Legge Barca del 2012, relativa alle incompatibilità tra cariche elettive ( consigliere comunale, provinciale ecc. ) e ruoli attivi nell'ambito della ricostruzione post - sisma ( Procuratore, Presidente di Consorzio, Direttore dei lavori ecc. ).
Le opposizioni hanno avanzato l'ipotesi che uno dei consiglieri comunali possa risultare, appunto, incompatibile a ricoprire il ruolo istituzionale di consigliere, poiché sarebbe ancora Presidente di un consorzio obbligatorio relativo al terremoto 2009.
Ben più della questione strettamente personale, tuttavia, questo articolo vuole analizzare la ratio complessiva della normativa in questione e riflettere sulla effettiva necessità che sia l'amministrazione stessa, in virtù del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, ad attuare una interpretazione estensiva della stessa.
Quando parliamo di "ratio" della normativa facciamo riferimento al concetto, già sacralizzato dal filosofo del diritto Vittorio Frosini, di spirito della legge e, cioè, dell'analisi relativa alle finalità concrete che la norma si pone, al di là della mera espressione letterale.
Se facciamo riferimento, infatti, alla sola "lettera" della normativa, è evidente che la fattispecie del 2012 si riferisca
1- solo al sisma 2009 e non al sisma 2016
2- solo direttamente a chi ricopre la carica elettiva e non, ad esempio, ai prossimi congiunti dell'eventuale soggetto eletto.
Ma torniamo, invece, alla "ratio", alle ragioni sottese alla normativa: scopo della norma è, evidentemente, quello di evitare potenziali conflitti di interesse di amministratori ( soggetti eletto negli Enti locali ) che rivestono, contestualmente alla carica, un ruolo attivo nell'ambito della ricostruzione post sisma ( in questo caso del 2009 ).
Se analizziamo in modo autentico la normativa, da questo punto di vista, subito sovvengono due quesiti:
1 ) Possibile che questa visione stringente di incompatibilità sia prevista per il sisma 2009 e non per il sisma 2016? A parità di condizioni oggettive, per quale motivo vige questa disparità di trattamento?
Ricordiamo, tra l'altro, che una norma simile, relativa al regime di incompatibilità tra soggetto amministratore e soggetto avente ruolo attivo nella ricostruzione, era già presente anche nell'articolo 5 della L. 32/1992 ( Ricostruzione terremoto in Irpinia del 1980 ).
2 ) Possibile che questa visione stringente di incompatibilità, prevista nell'ambito del sisma 2009, non vada a prevedere, come avviene in numerosi passaggi del TUEL, le medesime incompatibilità anche per gli stretti congiunti, delle cariche elettive, i quali, sempre a livello potenziale, potrebbero essere portatori del medesimo conflitto di interessi tutelato dallo spirito della norma?
Dal punto di vista del corretto andamento della attività amministrativa, dovrebbe essere l'attuale maggioranza a chiedere, in tal senso, una interpretazione autentica della normativa al Prefetto ( o a chi di dovere ) andando a garantire, in tal senso, una applicazione davvero adesiva allo spirito della normativa in questione.