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Obbligatorietà vaccinale e diritti dei lavoratori: il DL 44
riflessioni giuridiche sull'obbligo indiretto
Nel
nostro sistema di diritto, è possibile imporre un obbligo giuridico
alla vaccinazione? La
risposta è affermativa, se pur in presenza di determinate condizioni
oggettive poste a copertura scientifica di norme ordinarie potenzialmente in grado di ledere i diritti di libertà enucleati all'articolo 32 della costituzione.
Oggi analizziamo, nel concreto, il rapporto tra l'attuale situazione pandemica, l'efficacia dei vaccini e la legittimità dell'imposizione obbligatoria di un trattamento sanitario quale quello previsto, per il momento, nei confronti del personale sanitario.
Area Sovranista, naturalmente, formula e pubblica riflessioni, basate sempre su dati riscontrabili, che non vogliono rappresentare un dogma ( il dogmatismo lo lasciamo ad altri ) ma spunti di profonda riflessione.
Con
l'entrata in vigore del Decreto
Legge n. 44/2021 viene sancita l'obbligatorietà vaccinale (
indiretta ) nei confronti del personale sanitario.
È
necessario, pertanto, svolgere alcune considerazioni in relazione ai
contenuti dell'art. 4
del decreto legge.
Si tratta di una
disposizione che, a fronte di un articolato meccanismo di
trasmissione di informazione (che coinvolge Ordini professionali,
datore di lavoro, Regione e Aziende Sanitarie), porta
all'identificazione
dei soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale
e, poi, all'instaurazione di un percorso all'esito del quale, in caso
di mancata accettazione di sottoporsi al vaccino, si giunge ad esiti
molto drastici: il demansionamento
(con possibile riduzione del compenso), ma anche la sospensione
del rapporto di lavoro per i dipendenti
(con sospensione di ogni forma di reddito), e la sospensione
dalla possibilità di esercitare la professione per i liberi
professionisti.
Si
tratta, pertanto, di una forma di obbligatorietà
indiretta in cui le
sanzioni previste operano quale elemento di persuasione, avverso
qualsiasi presa di posizione contraria.
Molti
punti della disposizione normativa fanno riflettere ma, in questo
caso, il punto su cui si vuol concentrare la riflessione riguarda
direttamente il punto cruciale della questione.
Il
presupposto
logico-giuridico dell'imposizione di una vaccinazione obbligatoria
è ovviamente che questa sia
indispensabile per il perseguimento di un interesse pubblico.
Nel caso di specie,
la narrazione che sostiene l'introduzione della norma sta
nell'affermare che il personale sanitario va obbligatoriamente
vaccinato al fine di evitare che il personale stesso, nelle proprie
attività di contatto con i pazienti, rischi di diventare veicolo di
contagio del virus.
A
copertura, tuttavia, di una norma potenzialmente in grado di
comprimere le libertà costituzionali, è necessaria una chiara
evidenza scientifica relativa alla circostanza che i soggetti
vaccinati perdano in modo inequivoco la loro
capacità di trasmettere la malattia
(almeno per un certo lasso di tempo).
Ma,
al riguardo, ecco cosa comunica in modo ufficiale l'Agenzia
Italiana del Farmaco
sul proprio sito web, nelle sezioni dedicate alle risposte alle
domande più frequenti:
Meccanismi
d'azione e protezione dei vaccini Pfizer e Moderna
4. Le
persone vaccinate posso trasmettere comunque l'infezione ad altre
persone?
Gli
studi clinici condotti finora hanno permesso di valutare l'efficacia
dei vaccini mRNA sulle forme clinicamente manifeste di COVID-19, ma è
necessario più tempo per ottenere dati significativi per dimostrare
se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico e contagiare
altre persone. Sebbene sia plausibile
che la vaccinazione protegga dall'infezione, i vaccinati e le
persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare
le misure di protezione anti COVID-19.
6.
I vaccini proteggono solo la persona vaccinata o anche i suoi
familiari?
I
vaccini proteggono la singola persona, ma se siamo in tanti a
vaccinarci, potremmo ridurre in parte la circolazione del virus e
quindi proteggere anche tutte le persone che non si possono
vaccinare: la vaccinazione si fa per proteggere sé stessi, ma anche
la comunità in cui viviamo.
(Fonte:
Aifa - Vaccini a mRNA:
domande e risposte,
ultima consultazione il 03/04/2021)
Efficacia
e sicurezza della vaccinazione con Vaxzevria (ex COVID-19 Vaccine
AstraZeneca)
9.
Le persone
vaccinate posso trasmettere comunque l'infezione ad altre persone?
Gli studi clinici
condotti finora hanno permesso di valutare l'efficacia del vaccino
Vaxzevria sulle forme clinicamente manifeste di COVID-19. È
necessario più tempo per ottenere dati significativi per verificare
se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico e contagiare
altre persone. Sebbene sia plausibile
che la vaccinazione protegga dall'infezione, i vaccinati e le
persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare
le misure di protezione anti COVID-19.
(Fonte:Aifa
- Vaccini a vettore virale: domande e risposte,
ultima consultazione il 03/04/2021)
In
altri termini, viene imposta una vaccinazione obbligatoria sulla base
di una presunta o
"plausibile"
incapacità di trasmissione del virus da parte dei soggetti
vaccinati.
Sebbene,
tuttavia, si consideri "plausibile" tale incapacità di
trasmissione del virus, chi entra in contatto con la persona
vaccinata deve comunque adottare le misure di protezione:
prescrizione, quest'ultima, che rende evidente come sia altrettanto
"plausibile"
che essi siano comunque portatori di possibile contagio e che rende
altrettanto plausibile
che l'obbligo vaccinale prescritto dal DL 44 non goda della
necessaria copertura scientifica.
Non
solo, quindi, manca l'evidenzia scientifica della mancata
trasmissione del virus da parte dei vaccinati: essa neppure è
ritenuta "probabile", ma solo "plausibile" (ossia possibile,
come molti fatti che, poi, in effetti, non si verificano) nella
stessa misura in cui sia "plausibile" che siano comunque
contagiosi.
Su
questa base scientifica viene imposto un trattamento sanitario
obbligatorio, che ha ad oggetto peraltro la somministrazione di un
farmaco dichiaratamente ancora in fase di studio.
Non
si comprende dunque quale sia la base giuridica (e prima ancora
logica) che possa giustificare l'imposizione di un vero
e proprio trattamento sanitario obbligatorio.
A tale riguardo, invero, si potrebbe eccepire in punta di diritto che
non si è davanti ad un vero e proprio trattamento sanitario
obbligatorio eseguito coattivamente. I destinatari della norma
potrebbero infatti decidere di non sottoporsi ad esso, con l' "unica"
conseguenza di vedersi demansionati
o sospesi dal lavoro:
quel lavoro che
peraltro costituirebbe il fondamento della Repubblica stessa.
Il
tema diviene quindi generale, e dovrebbe far sorgere in molti una
domanda decisamente allarmante: in
quale tipo di ordinamento è ammissibile una disposizione normativa
che impone un trattamento sanitario per il fatto che sia "plausibile"
o probabile trarne dei benefici per l'interesse pubblico?
Si
tratta di comprendere quale sia il confine di ciò che il potere
politico può o non può fare e sulla base di quali risultanze
scientifiche nell'ambito del nostro sistema costituzionale. E il
fatto che la grande maggioranza della popolazione approvi la misura,
se addotta come motivazione per sostenere politicamente e
giuridicamente la bontà della norma, dovrebbe avere un'eco
decisamente sinistra: le ragioni del costituzionalismo, come ben
noto, stanno proprio nel porre dei limiti al potere della
maggioranza.