Perché il "green pass" è incostituzionale?
Riflessioni giuridiche politicamente scorrette
Il "green pass" obbligatorio, quale
forma indiretta di obbligo vaccinale, è conforme al dettato
costituzionale? ( green pass: di cosa parliamo ).
Cerchiamo di analizzare la questione con riflessioni semplici e parole altrettanto accessibili.
L'argomento specifico si collega a due articoli della nostra costituzione.
Il primo è l'articolo 16, in tema di libera circolazione delle persone che specifica come"ogni cittadino può muoversi e soggiornare in qualunque parte del territorio nazionale salvo limitazioni imposte per legge e dettate da motivi di salute e sicurezza".
All'articolo sopra citato si connette, potenzialmente e in concreto, attraverso la tecnica del bilanciamento, l'articolo 32 della carta costituzionale per cui "nessun cittadino italiano può essere sottoposto a trattamento sanitario se non per disposizione di legge".
La prospettazione di un "lasciapassare" vaccinale, al fine di accedere a luoghi e servizi pubblici, andrebbe senza dubbio a rappresentare una limitazione del principio di libera circolazione di cui all'art. 16 ma la domanda fondamentale è un'altra: in virtù del principio di tutela della salute pubblica enucleato dall'art. 32, tale ipotesi potrebbe essere legittima dal punto di vista dei nostri valori costituzionali?
Approfondiamo la questione.
Una sentenza della
Corte costituzionale del 2018 ( sentenza nr. 5 del 2018 ) ha
posto l'accento sui confini relativi alle imposizioni possibili per
legge in nome dei motivi di tutela della salute collettivamente
considerata. Nello specifico, la complessa sentenza rimarca, in linea
di principio, come l'interpretazione
dell'articolo 32 può lasciar intendere che non va preservata solo la
salute del singolo quanto anche quella della comunità e che l'eventuale trattamento sanitario collettivo deve essere giustificato da motivazioni di rilevanza pubblica.
E' necessario, quindi, individuare parametri oggettivi, non opinabili, in presenza dei quali è possibile, in nome del diritto collettivo alla salute, comprimere la libertà personale: la Corte costituzionale li individua nella necessità che l'eventuale trattamento sanitario debba, da un lato garantire un oggettivo miglioramento generale delle condizioni di salute collettiva e, di rimando, non incidere negativamente sulla salute del singolo.
La campagna vaccinale è potenzialmente in grado di stimolare un miglioramento generale delle condizioni di salute della popolazione?
Abbiamo già affrontato la questione, su questo blog, con riferimento all'obbligo vaccinale per i sanitari ai sensi del DL 44/2021 precisando come, secondo l'AIFA ( organo istituzionale ), i vaccini contro il Covid19 stimolano una presunta o plausibile incapacità di trasmissione del virus da parte dei soggetti vaccinati" ( vedi articolo ) e siamo giunti alla corretta ( secondo Noi ) conclusione per cui non si possono imporre trattamenti sanitari obbligatori, diretti o indiretti, sulla base di evidenze scientifiche presunte o plausibili!!!
Ma c'è dell'altro: facendo riferimento al sito "Our World in Data" ( sito di pubblicazione scientifica appartenente alla categoria di editoria digitale che presenta ricerca empirica e dati che mostrano come stanno cambiando le condizioni di vita nel mondo. ) ed operando un raffronto tra 12 nazioni che hanno vaccinato una fetta di popolazione sotto il 15% e 12 nazioni che hanno vaccinato una fetta di popolazione superiore al 50%, è possibile rilevare come, in proporzione, il contagio si stia sviluppando più rapidamente in quegli angoli della terra dove la campagna vaccinale conta su percentuali maggiori.
Cade, quindi, il requisito richiesto dalla Corte Costituzionale di "generale miglioramento delle condizioni di salute" rilevato come, da un'analisi di dati oggettivi e riflessioni istituzionali, si potrebbe parlare addirittura di oggettivo peggioramento.
Passiamo al secondo requisito: il trattamento obbligatorio non deve provocare un "peggioramento delle condizioni di salute del singolo" e qui, molto velocemente, sottolineiamo l'assenza di dati reali e certi, relativi agli effetti a breve, medio e lungo termine dei vaccini.
Per questi motivi, secondo chi scrive, la vaccinazione obbligatoria diretta o indiretta ( attuata a mezzo di limitazioni oggettive della libertà personale ) è assolutamente incostituzionale con riferimento tanto alle sentenze dei nostri massimi organi giurisdizionali quanto a dati oggettivi, sempre di fonte istituzionale, da tutti visionabili e verificabili.
Questo blog, tuttavia, offre in pasto a chi legge spunti di riflessione, piuttosto che dogmi, e siamo, pertanto, disposti, ora e sempre, ad ascoltare nei commenti le opinioni di diverso tenore.